Sono circa settemila gli impianti industriali più significativi presenti nel nostro Paese, riconducibili a due grandi categorie, gli impianti a rischio incidente rilevante, soggetti alla cosiddetta Direttiva europea “Seveso”, e gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale introdotta dalla Direttiva europea IPPC.
Il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA) ha pubblicato il Rapporto controlli, monitoraggi e ispezioni ambientali Snpa AIA/RIR relativi ai dati del 2019, dopo quelli precedenti relativi agli anni 2018, 2017 e 2016.
Questi rapporti forniscono un quadro informativo unico del suo genere che permette di avere uno spaccato fondamentale delle attività industriali presenti nel nostro Paese e dei controlli ambientali che il SNPA effettua per assicurare il rispetto delle normative.
Purtroppo il rapporto non è corredato da dati aperti scaricabili e quindi è stato necessario estrarre i dati dalle tabelle presenti nel volume; inoltre scorrendo le varie sezioni dedicate alle singole regioni, risulta evidente una discreta disomogeneità di presentare i dati, che rende difficoltoso il lavoro di sintesi che cerco di operare con questo articolo. E’ auspicabile che nel prossimo futuro il SNPA a fornire indicazioni precise alle singole agenzie affinché i dati di questo rapporto essenziale sulle attività del Sistema sia maggiormente omogeneo e fornisca dati facilmente usufruibili da chi vuole approfondire queste tematiche.
In questo articolo ci concentriamo sugli impianti RIR.
Gli stabilimenti a rischio incidente rilevante (RIR)
La Direttiva Seveso, che nella sua ultima versione è definita come Seveso-III (Direttiva 2012/18/UE), ha modificato la precedente Seveso-II (Direttiva 96/82/CE) che, in considerazione degli insegnamenti tratti dai successivi incidenti avvenuti a Bhopal, Tolosa e Enschede, ha modificato l’originale direttiva Seveso (Direttiva 82/501/CEE), che, a seguito del catastrofico incidente avvenuto nel paese lombardo di Seveso nel 1976, ha portato all’adozione di una normativa sulla prevenzione e il controllo di simili incidenti.
La legge ora riguarda circa 12.000 siti industriali in tutta l’UE in cui vengono utilizzate, o sono conservate, sostanze chimiche o petrolchimiche o vengono raffinati metalli. Ogni paese dell’UE deve garantire che vengano adottate misure per affrontare gli incidenti nei pressi degli impianti industriali che ospitano grandi quantità di prodotti pericolosi.
Gli impianti sono suddivisi in due grandi categorie “soglia superiore” e “soglia inferiore”, in relazione ai quantitativi presenti nello stabilimento di sostanze pericolose indicate nella Direttiva (e nel D.Lgs. 105/2015 di recepimento).
Sul tema della quantificazione (reale o prevista) di tali sostanze presenti nell’impianto ai fini della assoggettabilità alla normativa Seveso ed alle due soglie, si è espresso con un recentissima Sentenza il Consiglio di Stato (n.490 del 25.1.2022) – che ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia UE.
Le norme stabiliscono che le Autorità competenti debbano predisporre un piano di ispezione nazionale per stabilimenti di soglia superiore (a cura del Ministero dell’Interno in collaborazione con ISPRA) e piani di ispezione regionali per gli stabilimenti di soglia inferiore (a cura delle Regioni in collaborazione con le Arpa/Appa).
Le ispezioni sono svolte da Commissioni composte dai soggetti individuati dal Comitato Tecnico Regionale (CTR), Organo di controllo presso la Direzione Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per gli stabilimenti di soglia superiore (di cui fa parte ISPRA insieme ad altri enti tecnici come INAIL, ecc.); dalla Regione o dal soggetto da essa designato – le Arpa/Appa – per gli stabilimenti di soglia inferiore.
Le verifiche ispettive negli stabilimenti RIR sono indirizzate alla verifica e alla definizione delle caratteristiche del sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti (SGS-PIR e all’individuazione dei suoi punti critici e delle eventuali misure correttive e migliorative che è necessario adottare affinché questo costituisca uno strumento efficace alla prevenzione ed al controllo delle situazioni di pericolo.
In un precedente articolo abbiamo visto che il Ministero per la Transizione Ecologica, ISPRA e ANCI hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per rendere liberamente consultabili su web le informazioni aggiornate destinate al pubblico inviate con la notifica dai gestori degli stabilimenti RIR.
Secondo i dati presenti nel rapporto SNPA, risultavano complessivamente presenti nel 2019 a livello nazionale poco meno di mille impianti RIR, 520 di soglia superiore e 444 di soglia inferiore.
Complessivamente nel 2019 sono state effettuate 147 ispezioni negli impianti di soglia superiore e 109 in quelli di soglia inferiore.
Considerate le caratteristiche dei controlli effettuati (sui SGS-PIR – vedi sopra), è interessante osservare che sono state formulate, per i soli impianti di soglia superiore, più di 1400 non conformità maggiori e più di 2.800 non conformità minori, ed ognuna di queste comporta azioni correttive da parte dei gestori degli stabilimenti.
Da sola la Lombardia ospita più di un quarto (262) degli impianti RIR presenti in Italia, seguita a notevole distanza da Veneto (89), Emilia Romagna (86) e Piemonte (81).