Abbiamo visto in un precedente articolo come Ispra attraverso il SINTAI – Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane, pubblichi tutte le informazioni disponibili in merito al monitoraggio delle acque interne (superficiali e sotterranee) e marine realizzato dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, che comprende – oltre all’Istituto superiore per la ricerca e la protezione dell’ambiente, anche le agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell’ambiente.
Fra le informazioni contenute nel portale abbiamo visto quelle relative all’applicazione della cosiddetta “Direttiva Nitrati” (Direttiva 91/676/CEE) che ha lo scopo di proteggere le acque dall’inquinamento causato o indotto dai nitrati di origine agricola.
In questo articolo vediamo invece le informazioni contenute in SINTAI relativamente al trattamento delle acque reflue, materia trattata dalla Direttiva 91/271/CEE (Urban Waste Water Treatment Directive, UWWTD). Sulla sua applicazione nei diversi paesi dell’Unione sono presenti singole schede nel sito dedicato.
La principale disposizione della Direttiva consiste nell’obbligo di realizzare sistemi di trattamento e di raccolta (reti fognarie) delle acque reflue per tutti gli agglomerati, in funzione delle dimensioni e dell’ubicazione degli stessi, secondo limiti temporali che variano in funzione del grado di rischio ambientale dell’area in cui avviene lo scarico e della potenzialità dell’impianto o dello scarico, espressa in abitanti equivalenti (A.E.).
L’agglomerato rappresenta l’unità territoriale di riferimento dei dati e delle informazioni riguardanti la disciplina degli scarichi, con la finalità di costruire un quadro omogeneo della distribuzione, dell’entità, della tipologia e del grado di efficienza e affidabilità delle strutture di depurazione all’interno di aree omogenee.
Direttiva acque reflue, procedure di infrazione comunitaria e condanne della Corte di giustizia europea
La data del 31/12/2005 ha rappresentato il termine ultimo stabilito dalla Direttiva per completare la realizzazione dei sistemi di fognatura e depurazione a servizio di agglomerati con carico generato maggiore o uguale a 2.000 abitanti equivalenti (A.E.) e per l’adeguamento tecnologico degli impianti esistenti ai nuovi standard qualitativi previsti per gli scarichi idrici e agli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla normativa per i corpi idrici.
Per inadempienze relativamente a questa Direttiva l’Italia è incorsa in quattro procedimenti di infrazione comunitaria e già tre sentenze di condanna da parte della Corte di Giustizia Europea:
Nel 2004 la Commissione europea dà avvio alla procedura 2004/2034 che si concretizza nel 2012 con la prima sentenza di condanna da parte della Corte europea di giustizia (causa 565/10) per il mancato rispetto da parte dell’Italia degli artt. 3 (reti fognarie per le acque reflue urbane) e 4 (trattamento depurativo dei reflui) per agglomerati maggiori di 15.000 AE che scaricano in aree non sensibili e dell’art. 10 (adeguatezza degli impianti). Nel 2018 la Corte di giustizia ritiene che l’Italia non abbia posto in essere tutte le azioni volte a dare esecuzione alla prima sentenza e per tale motivo (causa 251/17), condanna l’Italia al pagamento di una somma forfettaria pari a 25 milioni di euro oltre a una penalità giornaliera di 165.000 euro al giorno pari a 30.112.500 per ciascun semestre di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per ottemperare alla prima sentenza. La Commissione ha constatato il mancato rispetto delle disposizioni in una serie di agglomerati situati nelle Regioni Abruzzo, Campania, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia e Sicilia.
Sullo stesso tema, si aggiunge nel 2009 un’altra infrazione (2009/2034) che si concretizza nel 2014 con una sentenza della Corte europea di giustizia (causa 85/13) per il mancato rispetto degli artt. 3 e 4 per agglomerati maggiori di 10.000 AE che scaricano in aree sensibili e dell’art. 10. La Commissione ha constatato il mancato rispetto delle disposizioni in una serie di agglomerati situati nelle Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta e Veneto.
Nel 2014 la Commissione dà avvio ad un’altra infrazione (2014/2059) che la porta ad aprire nel 2019 un ricorso alla Corte europea di giustizia (causa 668/19). La Commissione ha constatato il mancato rispetto da parte dell’Italia degli articoli 3, 4, 5 e 10 della direttiva in alcuni agglomerati situati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto. Nell’ottobre 2020 arriva una nuova sentenza di condanna dalla Corte di giustizia europea perché il nostro Paese “ha violato le norme Ue sulla raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue urbane di centinaia di aree sensibili dal punto di vista ambientale”.
Nel 2017 la Commissione apre l’ultima infrazione (2017/2181) in tema di acque reflue per violazioni della direttiva 1991/271 in merito agli artt. 3, 4, 5, 10, 15. Nel 2019 la Commissione invia alle autorità italiane un parere motivato per 237 agglomerati con oltre 2.000 AE che non dispongono di adeguati sistemi di raccolta e trattamento delle acque di scarico urbane, distribuiti in 13 regioni italiane: Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana.
Nella tabella è possibile vedere la distribuzione degli agglomerati interessati dalle 4 procedure di infrazione, aggiornata a maggio 2020, con l’indicazione del numero e carico generato. (MITE)

Nel 2017 viene nominato un Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l’adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna. Nel sito del Commissario sono disponibili informazioni puntuali via via aggiornate sugli interventi effettuati per rimuovere le situazioni che hanno portato all procedure di infrazione e quindi alle sentenze di condanna dell’Italia,
Il trattamento delle acque reflue in tremila agglomerati
In conformità con quanto stabilito dalla Direttiva, la Commissione Europea verifica i progressi realizzati dagli Stati Membri in materia di depurazione e collettamento, attraverso la periodica richiesta di informazioni in ordine agli agglomerati di consistenza pari o superiore a 2.000 a.e., riguardanti il grado di copertura fognaria e depurativa, il funzionamento e la conformità degli impianti di trattamento, lo smaltimento dei fanghi di depurazione (art.15) nonché le informazioni trasmesse concernenti i processi di pianificazione degli interventi di adeguamento tecnologico/potenziamento degli impianti di depurazione e/o delle relative reti fognarie (art.17). A tal fine ogni due anni vengono prodotti report di sintesi.
L’ISPRA, a partire dal 2007, raccoglie ed elabora tutte le informazioni trasmesse dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, in SINTAI sono disponibili i report di sintesi, inoltrati alla Commissione dell’Unione Europea. L’ultimo report disponibile, trasmesso nel 2020, è relativo ai dati con la situazione al 2018 (sono anche presenti i report 2018 e 2016).
Sulla base dei dati contenuti nel report 2020 ho prodotto le seguenti mappe e grafici interattivi che mostrano il quadro della situazione, relativamente agli agglomerati ed agli impianti di depurazione presenti.
Complessivamente circa il 95% del carico di acque reflue generato in Italia nel 2018 nei circa tremila agglomerato risulta collettato in fognatura, circa il 4% trattato in impianti individuali, mentre meno dell’1% non risulta oggetto di trattamento.
Nelle due mappe interattive sono visibili, cliccando sulla singola provincia, i dati di dettaglio appunto di livello provinciale. La seconda mappa evidenzia le zone dove risulta una maggiore quantità di acque reflue non trattate, mentre l’ultima mappa le aree in cui si hanno più situazioni di trattamento delle acque reflue con impianti individuali.
Impianti di trattamento delle acque reflue (depuratori)
Nei dati scaricabili da SINTAI risultano censiti 3.827 impianti di trattamento, dei quali 85 non più attivi. Sono anche rilevate 1.878 reti fognarie che non recapitano a depuratori.
Di questi impianti 920 sono di piccole dimensioni, cioè con una capacità inferiore a 2.000 a.e. Nei seguenti grafici e mappe interattive ci concentriamo sui 3.820 impianti attivi con una capacità maggiore di 2.000 a.e. di cui sono disponibili le informazioni.
Complessivamente questi depuratori risultano avere una capacità di trattamento pari a circa 100 milioni di a.e. e vi vengono recapitati reflui per circa 70 milioni di a.e.
Nei dati messi a disposizione da Sintai per ciascun impianto sono presenti informazioni sulla tipologia di trattamento presente. Oltre ad un trattamento primario e secondario assicurato praticamente da tutti, circa due terzi gli impianti assicurano interventi maggiori, con tecniche diverse.
Nel 55% degli impianti si procedimenti alla rimozione dell'azoto e in circa un terzo del fosforo. La disinfezione delle acque viene prevalentemente effettuata con la tradizionale clorazione (62%), ma è presente anche una quota di attinizzazione - 10% - (usando raggi UV) e ozonizzazione (1%).
Trattamento primario: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico e/o chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD 5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20% prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50% .
BOD5 (Domanda biochimica di ossigeno): quantità di ossigeno necessaria per l'ossidazione biochimica della materia organica in diossido di carbonio in 5 giorni. Il BOD è un indicatore della concentrazione di massa dei composti organici biodegradabili.
Trattamento secondario: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento.
[dal glossario disponibile su SINTAI]