Siti inquinati SNPA

Le bonifiche dei siti contaminati nelle regioni

Il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente ha pubblicato il secondo rapporto su “Lo stato delle bonifiche dei siti contaminati in Italia“, inerente i siti di interesse regionale.

Complessivamente i siti interessati da procedimenti di bonifica a livello nazionale sono circa 35mila, di questi circa 16mila sono tuttora attivi.

Tuttavia più della metà dei procedimenti attivi (61%) si trova nella prima fase, quella relativa alla attivazione del procedimento; si tratta principalmente di siti il cui stato della contaminazione non è noto o lo è in modo preliminare.

A livello regionale la distribuzione degli stati di contaminazione per i procedimenti in corso è estremamente eterogenea. Tale eterogeneità è riconducibile principalmente ai diversi approcci tenuti dalle Regioni/PA nella modalità di alimentazione delle anagrafi/banche dati. È auspicabile che le Regioni adottino un approccio omogeneo nella compilazione delle anagrafi/banche dati con riferimento al fine di restituire una risposta equivalente sull’intero territorio nazionale e rendere tali dati comparabili.

Il SNPA ha avviato un importante percorso per realizzare un data base unico sui procedimenti di bonifica denominata “Mosaico”, con l’intento di garantire l’omogeneità dei dati inseriti e che, quando sarà a regime e sarà pubblicato costituirà un preziosa risorsa informativa per istituzioni e società civile.

Una delle ultime novità, proprio di questi giorni, è la possibilità che un pubblico più ampio possa visualizzare i dati contenuti in Mosaico. E’ ora possibile, infatti, vedere lo stato del procedimento di bonifica, in particolare, saranno visualizzabili tutti i procedimenti che hanno superato la fase di caratterizzazione.

Su Mosaico, poi è presente una scheda per ciascuna regione (vedi esempio qui sotto per la Toscana) con i dati di dettaglio.

I procedimenti di bonifica

La legislazione nazionale in materia di bonifica dei siti contaminati è regolata dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Parte Quarta, Titolo V. Secondo la norma, l’avvio di un procedimento di bonifica è legato al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito o al rinvenimento di una contaminazione storica.

Una volta effettuate le indagini preliminari e, qualora necessaria, la caratterizzazione, il sito viene dichiarato non contaminato se non sono registrati superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), o potenzialmente contaminato nel caso si sia verificato il superamento delle CSC anche per un solo parametro.

I siti non contaminati escono dalla procedura senza alcuna necessità di ulteriori interventi, mentre per i siti potenzialmente contaminati che hanno concluso la fase di caratterizzazione è applicata la procedura di analisi del rischio per la determinazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR).

Qualora accertato il superamento delle CSR il sito è dichiarato contaminato e deve essere presentato, approvato ed eseguito un intervento di bonificamessa in sicurezza che consenta di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente. A conclusione di tali interventi, ne viene verificata l’efficacia, in tal caso si parla di siti certificati.

Per la gestione dei siti accertati come contaminati sono previsti dalla normativa interventi di:

messa in sicurezza operativa (MISO): interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell’attività;

messa in sicurezza permanente (MISP): interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente;

bonifica: interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

I procedimenti di bonifica sono di competenza delle regioni e degli enti locali, salvo quelli dei SIN (Siti inquinati di Interesse Nazionale) che sono di competenza del Ministero dell’Ambiente.

Le aree da bonificare: un rischio per la popolazione ed una opportunità

Queste aree, potenzialmente o effettivamente inquinate costituiscono luoghi del territorio sui quali deve essere concentrata l’attenzione delle istituzioni, dei cittadini, delle imprese e dei media.

Se si tratta di aree effettivamente inquinate, costituiscono un potenziale rischio per l’ambiente e per la popolazione che vive nei dintorni, e quindi è necessario procedere alla bonifica. In teoria le bonifiche devo essere effettuate a carico di chi ha prodotto l’inquinamento, ma troppo spesso si tratta di aree inquinate da attività svolte da imprese non più operanti, magari fallite. Ed allora l’onere di interventi anche molto costosi ricade sull’amministrazione pubblica.

Quanti sono gli “scheletri industriali” che incontriamo sul territorio, ai quali possono corrispondere inquinamenti del suolo e del sottosuolo anche decisamente pericolosi? Dopo anni che queste attività sono cessate, anche se la proprietà esiste ancora, dimostrare rapporti di causa-effetto fra l’esercizio d’impresa e l’inquinamento rimasto. Quante sono le aree inquinate che rimangono tali per decenni, in assenza di responsabili e di risorse?

Il legislatore dovrebbe intervenire in modo deciso in materia, stabilendo in modo tassativo che quando una attività cessa, il proprietario debba provvedere alla verifica dello stato dei luoghi per certificare l’assenza di situazioni inquinanti (con la verifica da parte delle ARPA). 

D’altra parte la bonifica di siti inquinati costituisce una opportunità di lavoro, di recupero di territorio da riutilizzare, di risanamento per la salvaguardia dell’ambiente e della salute; investire per effettuare le bonifiche dovrebbe costituire un capitolo importante della “transizione ecologica” di cui oggi si parla.

Da questo punto di vista il PNRR non sembra effettivamente essere all’altezza della situazione. Nell’ambito del capitolo sulla “transizione ecologica” è previsto l’investimento 3.4: “Bonifica dei siti orfani” (cioè appunto quelli di cui non è stato possibile individuare il responsabile dell’inquinamento) con uno stanziamento di 500 milioni di euro (un po’ poco rispetto agli oltre 200 miliardi disponibili). Nel documento si legge: “L’inquinamento industriale ha lasciato in eredità molti siti orfani che rappresentano un rischio significativo per la salute, con severe implicazioni sulla qualità della vita delle popolazioni interessate. Queste aree, se riqualificate, possono rappresentare una risorsa per lo sviluppo economico, in quanto siti alternativi rispetto alle zone verdi, il cui utilizzo consentirebbe di preservare capitale naturale e ridurre gli impatti sulla biodiversità. L’obiettivo di questo intervento è dare al terreno un secondo uso, favorendo il suo reinserimento nel mercato immobiliare, riducendo l’impatto ambientale e promuovendo l’economia circolare.”

L’iter dei procedimenti in corso

Per i procedimenti in corso le voci definite per descrivere l’iter del procedimento possono essere raggruppate in tre fasi: notifica, modello concettuale e bonifica.

La fase “notifica” riguarda il primo step procedurale costituito dall’avvio del procedimento.
La fase “modello concettuale” raggruppa gli step procedurali che riguardano l’accertamento della presenza e quantificazione della contaminazione nelle matrici ambientali, che in termini di definizione dei percorsi sui quali intervenire nell’eventuale fase di intervento di bonifica/MISO/MISP.
La fase “bonifica” raggruppa gli step procedurali che vanno dall’approvazione di un intervento di bonifica/MISO/MISP fino alla sua conclusione in attesa di certificazione.

Dei 16.199 siti che hanno un procedimento in corso, 9871 (60,9%) sono nella fase iniziale di notifica.

Il numero di procedimenti afferenti allo step Piano di caratterizzazione approvato sono 1.393 (pari al 9% dei procedimenti in corso), quelli relativi al piano di caratterizzazione approvato sono 1.350 (8% dei procedimenti in corso) mentre quelli con Analisi di Rischio approvata sono 520 (3% dei procedimenti in corso).

Stato della contaminazione e iter procedurale

La fase “bonifica” raggruppa gli step procedurali che vanno dall’approvazione di un progetto di intervento (bonifica/MISO/MISP) alla conclusione dell’intervento in attesa della certificazione. La certificazione dell’intervento consente la conclusione del procedimento ed il procedimento esce quindi dalla fase bonifica e dai procedimenti in corso.

Per quanto riguarda i siti per i quali è in corso la bonifica, ecco il dettaglio della situazione:

  • 1.284 interventi di bonifica;
  • 202 interventi di messa in sicurezza permanente (MISP);
  • 96 interventi di messa in sicurezza operativa (MISO);
  • 62 interventi misti;
  • 887 interventi per i quali non è nota la modalità di intervento.

Lo stato della contaminazione

Lo stato della contaminazione è noto nell’87% dei siti con procedimento in corso (14.037 procedimenti). Nel grafico seguente sono riportati I dati di sintesi nazionali sullo stato della contaminazione dei procedimenti di bonifica censiti al 31.12.2020.

Il dato nazionale mostra una maggioranza relativa di procedimenti potenzialmente contaminati (35%), una percentuale del 30% per i procedimenti in attesa di accertamenti, mentre quelli contaminati sono il 21% del totale dei procedimenti in corso.Vi sono poi i procedimenti per i quali lo stato della contaminazione non è noto (12% dei procedimenti in corso) e una piccola percentuale (1%) di procedimenti per i quali lo stato della contaminazione non risulta coerente con lo stato del procedimento (ad es. stato del procedimento “Bonifica in corso” e stato della contaminazione “In attesa di accertamenti analitici”.

A livello regionale la distribuzione degli stati di contaminazione per i procedimenti in corso è molto eterogenea come evidenziato in Figura 5-14.

Procedimenti conclusi

I procedimenti conclusi a livello nazionale sono 18.823. La contabilizzazione di tali procedimenti è eterogenea tra le varie regioni in dipendenza di molteplici ragioni tra cui il fattore primario è rappresentato dalla data di inizio di registrazione dei dati nelle banche dati/anagrafi delle regioni/province autonome che risulta compresa tra il 1999 e il 2016.

Ovviamente il numero di procedimenti che rientrano tra i procedimenti conclusi, dipende strettamente dalla data di inizio registrazione delle anagrafi/banche dati regionali.Il numero dei procedimenti conclusi suddivisi per ciascuna Regione/PA e le date di attivazione delle anagrafi/banche dati, sono riportate nella seguente tabella.

Quasi la metà dei procedimenti (9.288, pari al 49%) si sono conclusi a seguito delle indagini preliminari, 1.227 procedimenti (pari al 6,5%) a seguito della caratterizzazione e 2.067 procedimenti (pari all’11%) a seguito dell’Analisi di Rischio.Nel 32% dei casi si è reso necessario un intervento (bonifica o messa in sicurezza) per riportare le concentrazioni rilevate al di sotto dei valori soglia siano essi calcolati sulla base del rischio accettabile (CSR) o quelli tabellari (CSC).

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